Assicurazione Mutuo INPS
All'atto di firma di un Mutuo INPS (istituto che ha preso in gestione i finanziamenti precedentemente gestiti dall'INPDAP), si rende obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione a copertura di eventuali danni che possano pregiudicare l'immobile dato a garanzia dal mutuatario.
Ricordiamo che il mutuo offerto dall'INPS ai propri iscritti è un mutuo ipotecario, che vede il valore dell'immobile quale garanzia del finanziamento. Pertanto si rende necessario tutelare il valore della casa per la quale si richiede il mutuo.
Tale polizza porta il nome di Polizza Incendio e Scoppio.
La stipula della polizza è finalizzata a tutelare il mutuatario nella sua veste di proprietario dell'immobile oggetto di ipoteca del mutuo ma è al contempo una tutela anche per la banca o finanzaria che concede il prestito, quale avente a garanzia l'immobile stesso che, per tutta la durata del mutuo e fino ad estinzione, deve essere mantenuto nelle condizioni di valore possedute al momento della firma del contratto.
La stipula della polizza è perciò considerata condizione sine qua non affiché la Banca accetti di provvedere al finanziamento richiesto ed è contestuale alla concessione del mutuo.
Polizza Mutuo: danni coperti e entità dei rimborsi.
La polizza obbligatoria copre i danni che l'immobile dato a garanzia del finanziamento dovesse riportare in caso di incendio od esplosione.
Tali danni, sia che riguardino l'immobile nel suo complesso sia che si limitino a parte di esso - ovvero ad arredi o impianti - saranno valutati dai periti della compagnia assicurativa: in caso non risultassero responsabilità dirette del mutuatario o chi per esso, ovvero in caso si accerti che l'origine dell'incendio o scoppio non è dolosa o dovuta a disattenzioni, la compagnia assicurativa stabilirà una cifra di rimborso pari al valore delle perdite subite.
Al momento della stipula del contratto, verranno chiariti distintamente i parametri ai quali la compagnia si atterrà per la liquidazione dell'assicurazione, ovvero si specificherà se la compagnia stessa rifonderà la cifra netta dei danni valutata su perizia o provvederà ad un indennizzo su base massimale.
Scelta dalla polizza, costo e premio
Ogni soggetto mutuatario ha il diritto di scegliere la polizza assicurativa che garantisca l'immobile dato in ipoteca.
La stipula del mutuo viene di prassi accompagnata da una proposta di polizza convenzionata da parte della finanziaria erogante, ma il mutuatario ha il diritto di rifiutare e di riservarsi la scelta autonoma di un pacchetto assicurativo purché di medesima tipologia.
La base per il calcolo del costo della polizza obbligatoria è l'Indice Sintetico di Costo o ISC.
Il costo del premio assicurativo varia da una cifra minima di 30 euro mensili ad una cifra massima di 60 euro mensili, che vanno a sommarsi alla rata semestrale stabilita all'accensione del mutuo.
Nella stessa sede sarà chiarita la frequenza con la quale il pagamento dovrà essere onorato.
Due invece sono le modalità con le quali il mutuatario può versare il premio dell'assicurazione mutuo:
- il premio può essere pagato in una unica soluzione, oppure
- il premio può essere dilazionato a rate
In caso di estinzione anticipata, si prevede la restituzione della porzione del premio di della polizza di fatto non goduta.